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AIR - Associazione Italiana Rugbysti

FdS_atto di costituzione

Atto di Costituzione e Regolamento di attuazione:


Articolo 1.1
E’ costituito presso la FIR il Fondo di Solidarietà – FdS per l’erogazione di una indennità in caso di gravissimi danni fisici patiti da tesserati giocatori in occasione di azioni di gioco, a seguito di trauma cranico o vertebrale, durante lo svolgimento di manifestazioni agonistiche ufficiali della FIR.

Articolo 1.2
Il Fondo di Solidarietà é costituito nel precipuo interesse dei giocatori di rugby, per la tutela del diritto alla salute, degli interessi sportivi, morali e di ogni diritto degli stessi, in relazione all’esercizio dell’attività sportiva, per il potenziamento ed il miglioramento delle condizioni dei singoli giocatori, con particolare riguardo alla integrità fisica, per la promozione di un’iniziativa utile allo sviluppo dello sport del rugby, per la promozione di tutte le attività sociali in aiuto alla categoria dei giocatori che si trovino in situazioni di salute disagevoli in seguito a gravissimo sinistro sportivo e per la prestazione di servizi di consulenza ed assistenza sanitaria.

Articolo 1.3
Possono godere dei benefici del Fondo di Solidarietà tutti i giocatori tesserati per la Federazione Italiana Rugby.

Articolo 1.4
Il Fondo é costituito:

a) dai versamenti ordinari acquisiti mediante tesseramento nella misura determinata annualmente dalla FIR;
b) dai versamenti straordinari di ciascun tesserato;
c) da contributi a fondo perduto versati da terzi;
d) da beni che dovessero essere a qualsiasi titolo devoluti al Fondo nell’osservanza delle forme di legge.

Articolo 1.5
Il Fondo di Solidarietà é costituito per garantire al tesserato giocatore, vittima di un gravissimo incidente sportivo nell’ambito di cui all’art.1.1:

a) la copertura delle necessarie spese di pronto intervento e di cura, nonché una una tantum per rimborso spese del familiare e/o accompagnatore in assistenza soggetta alla prova degli effettivi esborsi;
b) una indennità forfetaria una tantum se permangono gravissimi postumi di invalidità permanente.

Articolo 1.6
La gestione del FdS é affidata all’AIR – Associazione Italiana Rugbysti e potrà essere revocata in caso di revoca del riconoscimento da parte della FIR o per irregolarità nell’attività di gestione così come prevista nel presente Atto e nel Regolamento di esecuzione.


Articolo 1.7
Il Fondo di Solidarietà é del tutto autonomo dal bilancio Federale e sarà periodicamente reso noto, per il tramite del Comunicato Federale, l’ammontare ad esso relativo.

2. Regolamento di esecuzione:


Articolo 2.1
Il Consiglio Federale, prima dell’inizio dell’attività agonistica di ciascuna stagione sportiva, sentita l’AIR anche in relazione alla produttività ed all’impiego del Fondo, tenuto conto dell’ammontare dello stesso, assegnerà all’AIR un importo per coprire le spese di pronto intervento in caso di infortunio indicando i criteri per procedere all’intervento stesso. Il CF determinerà altresì i massimali delle indennità forfetarie da erogarsi a seguito di gravissimi postumi permanenti conseguenti a traumi cranici o vertebrali occorsi in manifestazioni agonistiche ufficiali della FIR.

Articolo 2.2
L’azione per ricorrere al FdS in caso di incidente di gioco può essere proposta immediatamente in qualsiasi modo, quando sia ravvisabile, a giudizio medico, un grave pericolo alla salute del giocatore, e successivamente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall’accaduto, a mezzo lettera raccomandata espressa con avviso di ricevimento e/o telegramma, all’indirizzo dell’AIR – Associazione Italiana Rugbysti, quale ente di gestione.

Articolo 2.3
Il rimborso relativo alle spese sostenute dal giocatore, in seguito all’infortunio subito, é soggetto alla presentazione di tutte le fatture pagate, ricevute e scontrini fiscali in originale se non altrimenti coperte da polizze assicurative.



Articolo 2.4
L’AIR per mezzo delle somme messe a tale scopo a disposizione annualmente dal CF – che devono essere reintegrate in caso di sinistro – provvederà alla copertura di tutte le spese di pronto intervento, nonché quelle necessarie a garantire la più adeguata assistenza medica rispetto al caso concreto, assumendo le iniziative del caso.
Tali somme non possono entrare in alcun modo nel bilancio dell’AIR e devono essere depositate su separato conto corrente con obbligo di rendiconto.
Tutte le spese devono essere provate da documenti giustificativi, che dovranno essere raccolti dall’AIR ed essere oggetto di dettagliato rendiconto.
Aperto il sinistro, l’AIR raccoglierà tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere una completa istruttoria sul caso e, una volta conclusa, la rimetterà al CF unitamente ad una dettagliata relazione. Il CF, alla prima riunione utile, sentito il Medico Federale, delibererà sulla erogazione della indennità forfetaria. L’erogazione, una volta deliberata, sarà effettuata entro i 21 giorni successivi la data di deliberazione.

Articolo 2.5
La liquidazione é da intendersi erogata ovunque il giocatore infortunato sia ricoverato ovvero sostiene le cure necessarie anche in un paese straniero ove l’importo sarà accreditato nella opportuna valuta.

Articolo 2.6
La relazione sulla attività di gestione del FdS é annuale e deve essere presentata dall’AIR al Consiglio Federale, con il rendiconto contabile, entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.


Articolo 2.7

In caso di scioglimento del Fondo per qualsiasi causa, il relativo patrimonio netto sarà devoluto a scopi assistenziali o di mutualità, connessi a principi ispiratori del Fondo stesso. In nessun caso i fondi potranno essere devoluti ad entrate del bilancio ordinario della FIR e potranno essere destinati ad istituire una Fondazione con scopi analoghi ai presenti.


Articolo 2.8

Il Fondo di Solidarietà si estinguerà, oltreché per le cause previste dalla legge, anche per riduzione della propria consistenza patrimoniale a meno di 10 (dieci) milioni.

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