(ARTICOLO 3 DELLA CIRCOLARE INFORMATIVA FIR)
Il trasferimento di giocatori da una società ad un’altra avviene per:
- a) trasferimento temporaneo (prestito) mediante nulla-osta
- b) trasferimento per prestito senza nulla-osta
- c) trasferimento definitivo con nulla-osta
- d) trasferimento definitivo senza nulla-osta
- e) doppio trasferimento
PER I TRASFERIMENTI SUB A), B), D) DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI, A PENA DI NULLITÀ, I MODULI FORNITI DALLA F.I.R. RECANTI LA DICITURA “STAGIONE SPORTIVA 2018/2019” (DEFINITIVO MOD. 13/18, PRESTITO MOD. 14/18),
TRASFERIMENTO TEMPORANEO (PRESTITO) artt 48 e 49 R.O.
Il trasferimento temporaneo ha validità solo per l’anno sportivo in corso, al termine del quale, se non diversamente stabilito, il giocatore rientra nella società di appartenenza.
Le società per poter procedere al tesseramento di giocatori avuti in prestito, devono inviare alla F.I.R , a partire dall’1.07.2018 fino al 2 marzo 2019 a mezzo posta raccomandata la sotto elencata documentazione:
- domanda di trasferimento/tesseramento (mod. 12);
- elenco di richiesta di rinnovo tesseramento (mod. 11);
- nulla-osta (mod. 14 ”prestito” di colore arancione) debitamente sottoscritto dal Presidente della società cedente.
Nel caso in cui la società cedente abbia già tesserato il giocatore e stampato la relativa tessera, il successivo rilascio del nulla-osta del Presidente sottintende l’automatico annullamento della tessera stessa e la sua inutilizzazione.
Ai sensi dell’art. 49, c. 2 del R.O. il soggetto affiliato non può concedere in prestito, nella stessa stagione sportiva, più di DIECI giocatori per categoria di età.
TESSERAMENTO TEMPORANEO PER GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO
Il Consiglio Federale, su richiesta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, nei limiti dei posti assegnati dal bando, concede il nulla–osta d’ufficio per il trasferimento al G.S. Fiamme Oro dei vincitori del concorso pubblico indetto annualmente dal Ministero dell’Interno, salvo che il giocatore non sia sottoposto a un vincolo volontario con la società di appartenenza. In tal caso è necessario il nulla-osta della società di appartenenza.
Resta inteso che nel caso in cui il giocatore intenda trasferirsi successivamente a società diversa, potrà farlo previo nulla-osta della società di originaria appartenenza.
TRASFERIMENTO DEFINITIVO CON NULLA-OSTA
Le società per poter procedere al tesseramento di giocatori di altra società, devono inviare alla F.I.R., a mezzo posta raccomandata, a partire dall’1 luglio 2018 e fino al 2 marzo 2019, la sotto elencata documentazione:
- domanda di trasferimento/tesseramento (mod.12);
- elenco di richiesta di rinnovo tesseramento (mod. 11);
- nulla-osta (mod. 13: definitivo di colore celeste) debitamente sottoscritto dal Presidente della società cedente.
Nel caso in cui la società cedente abbia già tesserato il giocatore e stampato la relativa tessera, il successivo rilascio del nulla-osta del Presidente sottintende l’automatico annullamento della tessera stessa e la sua inutilizzazione.
TRASFERIMENTO CON NULLA OSTA DI GIOCATORI DELLE CATEGORIE PROPAGANDA E GIOVANILI NON SOGGETTI AL VINCOLO REGOLAMENTARE
Al fine di favorire la continuità della pratica sportiva dei giovani giocatori il Consiglio Federale autorizza il trasferimento ad altra società dei giocatori tesserati per le categorie propaganda e giovanili non soggetti al vincolo regolamentare con nulla osta definitivo della società di appartenenza nei termini (2 marzo 2019) previsti dal presente regolamento.
TRASFERIMENTO DEFINITIVO SENZA NULLA-OSTA ARTT.36-52 R.O.
Oltre ai casi previsti dall’art. 36 R.O. per cessazione del vincolo sportivo regolamentare, il giocatore che non abbia ottenuto il nulla-osta da parte della società cui è vincolato, può richiedere di essere trasferito ad altra società nei casi previsti dall’art. 52 R.O..
Tale trasferimento è concesso in via straordinaria dal Consiglio Federale solo in presenza di comprovati motivi oggettivi e soggettivi che determinino il trasferimento del giocatore in altro luogo non compatibile con la continuazione dell’attività sportiva.
Il trasferimento può essere concesso dal Consiglio Federale sentita la società di appartenenza e previo parere, se previsto, della Commissione Tesseramenti.
I giocatori sottratti alla disciplina della “indennità di formazione” (ad esempio: coloro che si sono tesserati per la prima volta da seniores) sono svincolati d’ufficio a partire dal 15° giorno dalla data di spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla società di appartenenza, con la richiesta di rilascio di nulla osta, nel caso quest’ultima non provveda spontaneamente al rilascio dello stesso.
TESSERAMENTO GIOCATORI SVINCOLATI D’UFFICIO A SEGUITO DI RITIRO DAI CAMPIONATI DELLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA
Nel caso in cui i soggetti affiliati si siano ritirati dai campionati a cui erano iscritti i tesserati sono svincolati di diritto ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett a) e 38 comma 2 del Regolamento Organico. Il tesseramento dei giocatori svincolati ai sensi di che sopra è autorizzato nel caso in cui, nel termine del 2 marzo della stagione sportiva in corso previsto per il tesseramento, si sia verificata la causa dello svincolo di diritto e gli stessi abbiano richiesto il tesseramento per altro soggetto affiliato.
Nel caso in cui si verificasse una ipotesi di svincolo regolamentare nella categoria giovanile, il giocatore potrà essere tesserato per altra società, al di fuori dei termini, entro e non oltre il termine massimo previsto dal Regolamento Organico (31 marzo di ciascun anno).
DOPPIO TRASFERIMENTO
I giocatori che al 30 novembre 2018 sono già stati oggetto di un trasferimento – con o senza nulla-osta – possono essere ritrasferiti ad altra società con la stessa documentazione indicata per i trasferimenti, tra il 1 dicembre e il 2 marzo della stagione sportiva in corso, previo nulla-osta rilasciato da entrambe le società a meno che il giocatore non rientri nella società di appartenenza.
Si considera doppio trasferimento anche quello del giocatore a parametro zero o libero da qualunque vincolo che, tesseratosi per la corrente stagione sportiva con società diversa da quella della s.s. precedente, intenda ulteriormente trasferirsi ad altra società.
Il trasferimento (rientro) nella società di appartenenza è ugualmente considerato “doppio trasferimento”.
TRASFERIMENTO DI GIOCATORI ITALIANI ALL’ESTERO
La World Rugby, con la Normativa n.4, ha definito lo status dei giocatori e disciplinato il loro trasferimento tra Federazioni. Il Regolamento è entrato in vigore il 1 settembre 1999.
TRASFERIMENTO DI GIOCATORI STRANIERI
In relazione alla disciplina del trasferimento di giocatori stranieri, si precisa quanto segue:
- i giocatori stranieri sottoposti a vincolo regolamentare non sono subordinati alla disciplina del trasferimento (né definitivo né per prestito), essendo unicamente previsto il tesseramento annuale;
- i giocatori stranieri sottoposti a vincolo volontario pluriennale, sono sottoposti alla disciplina del trasferimento definitivo, da esercitarsi dal 1 luglio al 30 settembre della successiva stagione sportiva. Ciò vale anche per i giocatori stranieri extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno non vincolato alla società di appartenenza, ovvero di un nuovo permesso di soggiorno vincolato alla società a cui intendono trasferirsi.
Il termine di che sopra è perentorio.
Oltre al nulla-osta della società di appartenenza, la domanda di tesseramento deve essere integrata con il deposito di un memorandum che comprovi la sussistenza del vincolo volontario per un periodo uguale o superiore a quello precedente, oltre alla documentazione richiesta, se del caso, per i giocatori extracomunitari; - i giocatori stranieri di cui al punto n. 2) non sono soggetti alla disciplina del trasferimento temporaneo;
- i giocatori italiani di formazione straniera sottoposti al vincolo regolamentare e non sottoposti alla disciplina della indennità di formazione, sono soggetti alla stessa disciplina di cui al punto n. 2) e 3).
La World Rugby con la Normativa n. 4 ha disciplinato il trasferimento di giocatori tra federazioni, stabilendo che un giocatore non potrà essere tesserato o giocare in altra Federazione, finché questa non abbia ricevuto in originale o per fax il nulla-osta della Federazione di provenienza (regola 4.6.1).
La F.I.R. , ai sensi della Normativa n. 4.6.5, non potrà comunque rifiutare il nulla-osta a meno che:
a) il giocatore sia sottoposto a sospensione o procedimento disciplinare, fatta eccezione che per le sospensioni di periodo inferiore a 5 giornate e che la Federazione in cui giocatore andrà a stabilirsi abbia confermato per iscritto che il giocatore sconterà la squalifica in gare di quella Federazione (4.6.3);
b) il giocatore non abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi secondo i termini di un accordo con la Federazione o con il suo Club (4.6.4).
La World Rugby, ai sensi della Normativa n. 4.7 ha, altresì, previsto, che sia corrisposta un’indennità per la formazione del giocatore dilettante qualora lo stesso si trasferisca, con contratto, ad un Club professionistico di altra Federazione straniera.
L’indennità da corrispondersi è stabilita secondo quanto previsto dalla suddetta normativa e deve tener conto di :
- costi reali sostenuti per la formazione (vitto alloggio e in proporzione, allenatori, spese di trasferta, infrastrutture ed impianti);
- spese mediche sostenute per il giocatore;
- spese indirette sostenute per il giocatore;
- presenza del giocatore in rappresentative nazionali di qualsiasi livello;
- presenze del giocatore nella formazione seniores del proprio Club;
- età del giocatore;
- periodo di tesseramento del giocatore con il Club.
Ai sensi della Normativa n. 4.7.7, ogni disaccordo fra le parti riguardante l’ammontare del compenso per la formazione del giocatore non potrà aver effetto sulla sua attività sportiva e il rilascio del nulla-osta non potrà essere rifiutato.
Se entro 28 giorni dalla data del rilascio del nulla-osta non sarà trovato un accordo, la controversia potrà essere segnalata dalla Federazione alla World Rugby che la demanderà agli organi preposti in conformità alla normativa 18.10.
I giocatori, sottoposti a vincolo regolamentare che si sono trasferiti all’estero, all’atto del rientro in Italia necessitano, per il tesseramento in una società diversa dalla società di appartenenza al momento del trasferimento all’estero, del nulla osta della stessa, in tutti i casi previsti dalla normativa.