(ARTICOLO 45 DEL REGOLAMENTO ORGANICO FIR)
- Il tesserato giocatore che si trovi nella situazione di cui all’art. 33 commi 3 (vincolo sportivo regolamentare) e 4 (vincolo sportivo volontario) e all’art. 34 comma 1, lettera C) del presente regolamento, potrà deferire alla Commissione ogni divergenza con il soggetto affiliato di appartenenza in ordine a controversie in merito all’indennità di formazione.
- Preliminarmente e a pena di inammissibilità del ricorso, deve essere inviata dal legale rappresentante del soggetto affiliato interessato al trasferimento al soggetto con cui è vincolato il giocatore, una richiesta di svincolo con contestuale indicazione dell’indennità proposta e del relativo calcolo; la richiesta deve essere sottoscritta anche dal giocatore.
- Entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, il soggetto a cui la stessa è stata formulata, potrà avanzare le proprie controproposte.
- Il ricorso può essere presentato decorsi ventuno giorni dalla formulazione della richiesta ed accompagnato dalla copia della richiesta di svincolo avanzata e dalla eventuale controproposta oltre che dalla prova del versamento della tassa fissata dal Consiglio Federale.
- In caso di inammissibilità del ricorso per mancato rispetto dell’obbligo di invio della richiesta di svincolo e di indicazione dell’indennità proposta, la Commissione la dichiara senza obbligo di formalità.
- Tale provvedimento, che deve essere comunicato al ricorrente, mediante lettera raccomandata o telegramma, è reclamabile con ricorso da presentarsi avanti la Commissione Giudicante Federale, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
- Se il ricorso non è preliminarmente dichiarato inammissibile, il Presidente della Commissione fissa per la comparizione delle parti un’udienza entro il termine di giorni trenta dal deposito del ricorso; tale provvedimento, unitamente alla copia del ricorso per la sola parte richiesta, deve essere comunicato alle parti a cura della segreteria della Commissione almeno quindici giorni prima dell’udienza e deve contenere l’avviso della facoltà di presentare alla segreteria della Commissione note e documenti entro cinque giorni prima dell’udienza.
- La Commissione Paritetica di Conciliazione, sentite le parti che possono essere assistite da un iscritto all’Albo degli avvocati o da un altro tesserato, non avente la qualifica di Dirigente Federale o arbitro, munito di delega scritta, esperisce un tentativo di conciliazione, che se darà esito positivo avrà effetto vincolante per le stesse.
- Se il tentativo di conciliazione darà esito negativo, la Commissione, nel contraddittorio delle parti valutato ogni elemento soggettivo ed oggettivo e assunta ogni necessaria informazione, emetterà, a maggioranza, una decisione che sarà vincolante per il tesserato e per i soggetti affiliati. La decisione della Commissione ha valore di nulla-osta subordinatamente all’effettivo versamento dell’indennità stabilita o, se rifiutata, al deposito della stessa presso la F.I.R.