STATUTO – ASSOCIAZIONE ITALIANA RUGBYSTI
Articolo 1
E’ istituita, tra gli atleti tesserati dalla Federazione Italiana Rugby, per tutte le squadre partecipanti a campionati nazionali e territoriali sotto l’egida Federazione Italiana Rugby, l’A.I.R.- Associazione Italiana Rugbysti, che usa come marchio, un simbolo grafico raffigurante un rugbysta in azione di gioco con il pallone, all’interno di un ovale, con il fondo bianco, con la parte superiore di colore verde e la inferiore di colore rosso; sotto il logo é riportata la scritta, a lettere maiuscole e in posizione centrale, A.I.R. L’A.I.R. è una associazione senza scopo di lucro.
Articolo 2
L’A.I.R. si prefigge il raggiungimento dei seguenti scopi, nel precipuo interesse dei propri associati: a) la tutela degli interessi sportivi, morali, professionali ed economici dei giocatori di rugby; b) il potenziamento ed il miglioramento delle condizioni dei singoli associati, con particolare riguardo alla salute ed integrità fisica, fino al conseguimento di un completo sistema di sicurezza categoriale e sociale; c) la promozione di iniziative utili alla categoria ed allo sviluppo dello sport del rugby; d) la promozione di tutte le attività sociali in aiuto alla categoria dei giocatori che si trovino in situazioni di salute o, comunque, sociali disagevoli; e) l’elevazione professionale, culturale ed economica, per una sempre maggiore valorizzazione del prestigio della categoria nel consorzio sociale e sportivo; f) la prestazione di servizi di consulenza ed assistenza nelle materie attinenti l’attività sportiva e le attività a questa connesse; g) la rappresentanza nei rapporti con gli organi di informazione e nella negoziazione dei diritti di immagine nel rispetto delle direttive emanate al riguardo dalla F.I.R.; h) l’esercizio delle funzioni eventualmente attribuitele nel merito dai Regolamenti della F.I.R..
Articolo 3
L’A.I.R. intende operare in piena indipendenza da qualsiasi influenza esterna ed in completa autonomia nei confronti di ogni formazione politica e di pubblici poteri. Essa intende altresì assumere piena responsabilità delle proprie azioni in difesa ed in rappresentanza degli interessi generali e particolari dei propri associati, con specifico riguardo ad un costante miglioramento, a tutti i livelli, della disciplina sportiva in cui essi operano.
Articolo 4
L’Associazione ha sede in L’Aquila. La modifica della sede sociale può essere presa con la presenza di almeno i 2/3 degli iscritti e con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.
Articolo 5 La durata dell’Associazione è fissata fino all’anno 2035, salvo diversa determinazione della Assemblea degli associati.
Articolo 6 Possono far parte dell’Associazione tutti i giocatori tesserati alla Federazione Italiana Rugby, nonché i giocatori italiani tesserati per Squadre iscritte a Campionati stranieri.
Articolo 7 Fanno parte dell’Associazione, coloro che versano nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 6 del presente Statuto. I rugbysti si intendono iscritti all’atto stesso del tesseramento, previa accettazione insindacabile del Consiglio Direttivo. L’associazione del giocatore implica l’adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto, ai regolamenti degli organi associativi ed alle norme della Federazione Italiana Rugby ed agli accordi collettivi, regolamenti e leggi eventualmente emanate dagli organi competenti, purché riconosciuti dalla F.I.R. e dall’A.I.R. L’Associazione può accogliere tra gli associati anche terzi non tesserati F.I.R., i quali saranno qualificati come “soci sostenitori”. L’ammissione e l’esclusione del “socio sostenitore”, competono al Consiglio Direttivo ed al Comitato di Presidenza dell’Associazione ai sensi dell’art.8. E’ di competenza dell’Assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza di due terzi dei votanti su proposta del Consiglio Direttivo, la nomina di “soci onorari” per particolari benemerenze verso l’Associazione. I “soci sostenitori” ed i “soci onorari” hanno gli stessi diritti e doveri degli associati, salvo quanto previsto dall’ art. 12.
Articolo 8
Sull’ammissione all’A.I.R. decide il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza dell’Associazione. L’ammissione implica l’iscrizione a tempo indeterminato, mentre l’eventuale rigetto della stessa, verrà comunicato e dovrà essere motivato. Contro la decisione che respinga la domanda di ammissione è data facoltà di ricorso al
Consiglio Direttivo, via lettera raccomandata e/o via fax e/o via telematica, da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto.. Il Consiglio Direttivo deciderà inappellabilmente entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione del ricorso; per ogni data fa prova quella del timbro postale.
Articolo 9
Gli associati hanno il dovere: a) di uniformare il proprio comportamento ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché di osservare tutte le norme e le prescrizioni contenute nello Statuto e nelle delibere dei componenti Organi associativi; b) di dare il proprio sostegno, in qualunque forma legittima che sia a tal fine richiesta, all’attività svolta dall’Associazione a tutela degli interessi di categoria, salva la garanzia del diritto al dissenso; c) di mettersi a disposizione per partecipare ad ogni eventuale iniziativa rivolga fini di solidarietà interna alla categoria e/o a fini di promozione di una più ampia solidarietà su temi di particolare rilievo sociale.
Articolo 10
Gli associati cessano di far parte dell’Associazione: a) per recesso, esercitabile in ogni momento della stagione sportiva, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con effetto al termine della stagione sportiva medesima; b) per sospensione temporanea e/o espulsione definitiva a seguito di procedimento disciplinare esperito a norma dell’art. 22 dello Statuto; c) per morte e/o per altra causa di sopravvenuta impossibilità impeditiva della continuazione del rapporto associativo; d) per mancato rinnovo dell’iscrizione all’Associazione; per estinzione dell’Associazione a norma dell’art. 26 dello Statuto; il rugbysta, a seguito di recesso, in attesa di nuovo tesseramento, rimane temporaneamente associato fino al termine della stagione sportiva successiva.
Articolo 11 Sono organi dell’A.I.R.: a) l’Assemblea generale; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo. Articolo 12 L’assemblea Generale degli associati è formata dai giocatori regolarmente iscritti all’Associazione. Le decisioni assunte in Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati anche se non presenti e/o rappresentati.
Articolo 13 L’Assemblea Generale degli associati, come previsto dall’articolo che precede, si riunisce in sede ordinaria una volta all’anno, entro il 30 (trenta) giugno, per provvedere all’esame della gestione sociale, all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, alla nomina degli organi sociali ed alle altre decisioni di sua competenza. L’Assemblea sarà pure convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo e/o il Comitato di Presidenza lo riterranno opportuno ovvero ne venga fatta richiesta scritta da almeno 1/5 (un/quinto) degli associati. In quest’ultima ipotesi, l’Assemblea dovrà essere convocata non oltre i 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta per deliberare sull’ordine del giorno presentato dai richiedenti. Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono di esclusiva competenza dell’Assemblea straordinaria.
Articolo 14 Le Assemblee si intendono validamente convocate dal Presidente dell’A.I.R., con avviso pubblico sull’organo ufficiale dell’Associazione e/o via lettera raccomandata e/o via fax e/o via telematica ai giocatori regolarmente iscritti all’Associazione, almeno 28 (ventotto) giorni prima e contenente l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza e degli argomenti all’ordine del giorno. Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e della Commissione Scrutinio, nominati dal Presidente dell’A.I.R., non possono essere scelti tra i candidati alle cariche associative. Per la validità dell’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, é necessaria la presenza della maggioranza dei giocatori regolarmente iscritti all’Associazione. Per la validità dell’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno 2/3 (due/terzi) dei giocatori regolarmente iscritti all’Associazione. In seconda convocazione, che avrà luogo un’ora dopo quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia il numero dei rappresentanti di squadra.
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