Convenzione assicurativa infortuni FIR
La F.I.R. Federazione Italiana Rugby ha stipulato con la VITTORIA ASSICURAZIONI una convenzione assicurativa infortuni per i propri tesserati con validità dal 01 luglio 2018.
INFORMAZIONI
La polizza base FIR presenta le garanzie infortuni e somme assicurate come di seguito indicate:
Garanzie Infortuni | Somme Assicurate |
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Caso morte | 80.000 € |
Caso invalidità permanente | 80.000€/ 130.000€ |
Indennità di ricovero | 25.00 € |
Morte: l’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, Vittoria Assicurazioni corrisponde ai beneficiari la differenza fra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia maggiore.
Invalidità Permanente: l’indennizzo prevede una franchigia del 10% (dieci) dal primo euro di somma assicurata fino a € 80.000,00 e del 15% oltre tale somma e fino a € 130.000,00; pertanto Vittoria Assicurazioni corrisponde l’indennizzo applicando la percentuale di invalidità accertata – diminuita delle franchigie di cui sopra e di seguito ulteriormente specificate – alle componenti di capitale nelle quali si intende suddivisa la somma assicurata per il caso Invalidità Permanente:
– per la prima componente pari ad € 80.000,00, la franchigia è fissata nella misura del 10%;
– per la seconda componente, pari all’eccedenza oltre € 80.000,00, la franchigia è fissata nella misura del 15%.
Indennità da ricovero: in caso di ricovero reso necessario dall’infortunio, Vittoria Assicurazioni corrisponde la diaria assicurata per ogni pernottamento in istituto di cura, fino al massimo di 180 pernottamenti per ogni infortunio.
La copertura assicurativa Vittoria Assicurazioni corrisponde l’indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all’infortunio medesimo, pertanto:
– non sono indennizzabili le lesioni dipendenti da condizioni patologiche preesistenti o sopravvenute all’infortunio, in quanto conseguenze indirette di esso;
– se al momento dell’infortunio l’Assicurato è affetto da menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti suddette;
– con particolare riferimento alla garanzia Invalidità Permanente, in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomati, le percentuali riconosciute sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
ISTRUZIONI e MODULI