Il contratto-tipo è la proposta di contratto che l’AIR ha sempre consigliato ai rugbysti tesserati in Italia; il primo contratto reca la data del 27 marzo 2008 quando a Parma, il Presidente dell’AIR Associazione Italiana Rugbysti, l’avv. Stefano Di Salvatore ed il Presidente della LIRE Lega Italiana Rugby di Eccellenza, sig. Sandro Manzoni, hanno sottoscritto il contratto-tipo, il primo nella storia del rugby italiano, per meglio disciplinare i rapporti tra giocatori e società sportive.
I giocatori di rugby tesserati F.I.R. che giocano nei campionati italiani svolgono la propria attività a titolo gratuito essendo giocatori dilettanti; tuttavia, possono esserci pattuizioni di carattere economico tra società e giocatori: le pattuizioni perfezionate a voce non valgono nulla in caso di controversia così come gli accordi e convenzioni di carattere economico non stipulati in forma scritta; è prevista, invece, una specifica disciplina per le pattuizione scritte e per il deposito del Memorandum presso l’organismo competente che è la F.I.R.
La LIRE, infatti, accolse la proposta dell’AIR di avere un contratto unico nazionale e, dopo vari incontri e confronti, dalla stagione sportiva 2008/09, società e giocatori hanno potuto sottoscrivere un contratto uguale in tutto il territorio nazionale;
Il contratto-tipo (Accordo Collettivo per i Giocatori di Rugby) prevede una PARTE GENERALE e una PARTE SPECIALE.
La PARTE GENERALE si compone da 18 articoli inderogabili cioè non modificabili né dalla società né dal giocatore.
La PARTE SPECIALE è composta da 4 articoli, in 2 pagine, facilmente comprensibile a tutti, dove è necessario solo “riempire” gli spazi vuoti e firmare.
Articolo 1. COMPENSO – Ogni singola stagione sportiva prevede un impegno per Società e Giocatore di 10 (dieci) mesi.
Articolo 2. PREMI – La Società si impegna a corrispondere al Giocatore dei premi per risultati particolari che dovranno essere erogati entro giorni 30 (trenta) dal raggiungimento del risultato agonistico prefissato e nel solo caso di partecipazione del Giocatore ad almeno il 50% (cinquanta) delle partite disputate.
Articolo 3. BENEFICI – La Società, se espressamente pattuito tra le parti, può impegnarsi a fornire al Giocatore dei benefici (alloggio, autovettura, biglietto aereo, altro)
Articolo 4. RISOLUZIONE ANTICIPATA ACCORDO – Le Parti possono risolvere anticipatamente l’Accordo e la Parte, che richiede la risoluzione anticipata, dovrà versare all’altra Parte, a titolo di risarcimento, un importo a titolo di penale